Domande Indennizzi COVID-19 a partire dal 30 Novembre: il Dl “Ristori” fissa termini di decadenza stringenti per l’indennizzo da 1.000€ sia per i vecchi beneficiari che ancora non hanno fatto domanda sia per le nuove categorie individuate nel medesimo Dl.
Ecco tutti i dettagli.
Lo prevede un passaggio contenuto nell’articolo 15 del dl n. 137/2020, c.d. “decreto Ristori” in vigore dallo scorso 28 Ottobre 2020.
I lavoratori che devono ancora presentare la domanda ai sensi del dl n. 104/2020 hanno tempo sino al 13 novembre per farlo a pena di decadenza; mentre le nuove categorie individuate dal dl n. 137/2020 avranno tempo sino al 30 novembre 2020.
I nuovi beneficiari, che chiaramente non possono giovarsi dell’accredito d’ufficio da parte dell’Inps, devono presentare apposita domanda all’ente di previdenza entro il 30 novembre 2020 a pena di decadenza.
Se in precedenza (decadenza 13 Novembre, si tratta di ha già fruito del primo indennizzo) spettava a:
Adesso (decadenza 30 Novembre, chi usufruisce per la prima volta dell’indennizzo) spetta anche a:
A questo link trovate in dettaglio tutti i codici ATECO interessati dal Decreto Ristori. Per una panoramica completa dei Codici ATECO delle attività tutelate dal Decreto Ristori Bis cliccate qui.
Infine a questo link potete leggere l’approfondimento con tutte le misure approvata con il Decreto Ristori.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it