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Domande Indennizzi COVID-19 entro il 30 Novembre

lentepubblica.it • 6 Novembre 2020

domande-indennizzi-covid-19-30-novembreDomande Indennizzi COVID-19 a partire dal 30 Novembre: il Dl “Ristori” fissa termini di decadenza stringenti per l’indennizzo da 1.000€ sia per i vecchi beneficiari che ancora non hanno fatto domanda sia per le nuove categorie individuate nel medesimo Dl.


Ecco tutti i dettagli.

Domande Indennizzi COVID-19 a partire dal 30 Novembre

Lo prevede un passaggio contenuto nell’articolo 15 del dl n. 137/2020, c.d. “decreto Ristori” in vigore dallo scorso 28 Ottobre 2020.

I lavoratori che devono ancora presentare la domanda ai sensi del dl n. 104/2020 hanno tempo sino al 13 novembre per farlo a pena di decadenza; mentre le nuove categorie individuate dal dl n. 137/2020 avranno tempo sino al 30 novembre 2020.

I nuovi beneficiari, che chiaramente non possono giovarsi dell’accredito d’ufficio da parte dell’Inps, devono presentare apposita domanda all’ente di previdenza entro il 30 novembre 2020 a pena di decadenza.

A chi spetta il contributo?

Se in precedenza (decadenza 13 Novembre, si tratta di ha già fruito del primo indennizzo) spettava a:

  • i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori;
  • gli altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori;
  • i lavoratori intermittenti;
  • gli incaricati delle vendite a domicilio;
  • gli autonomi occasionali
  • e i lavoratori dello spettacolo.

Adesso (decadenza 30 Novembre, chi usufruisce per la prima volta dell’indennizzo) spetta anche a:

  • stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,
  • lavoratori dipendenti e autonomi appartenenti ad uno dei seguenti settori:
    • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
    • lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio
    • e lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

A questo link trovate in dettaglio tutti i codici ATECO interessati dal Decreto Ristori. Per una panoramica completa dei Codici ATECO delle attività tutelate dal Decreto Ristori Bis cliccate qui.

Infine a questo link potete leggere l’approfondimento con tutte le misure approvata con il Decreto Ristori.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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